La normativa in materia di sicurezza sul lavoro attribuisce sempre al datore di lavoro la responsabilità di formare e addestrare i dipendenti attraverso appositi corsi sulla sicurezza conformi all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e successivo Accordo del 2016. I corsi di formazione sicurezza, da organizzare durante l’orario di lavoro e senza alcun onere economico a carico dei lavoratori, possono svolgersi sia presso la società che si occupa della formazione (formazione sicurezza in aula) sia presso l’azienda cliente, purché siano disponibili spazi idonei.
Oltre alla formazione sicurezza in azienda, in alcuni casi e per i moduli generali, la legge prevede anche la possibilità di organizzare la formazione da remoto, in modalità e-learning. Il datore di lavoro ha 60 giorni a decorrere dall’assunzione del lavoratore per assolvere all’obbligo di formazione dei lavoratori, secondo il monte ore previsto in base al livello di rischio ATECO.
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